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CALCOLO RAVVEDIMENTO OPEROSO

RAVVEDIMENTO 2020
Il ravvedimento operoso è un istituto che consente di incentivare il contribuente a sanare la propria posizione, pagando le somme ancora dovute o regolarizzando gli adempimenti che avrebbero dovuto essere effettuati nei termini di legge.

Per la regolarizzazione spontanea degli adempimenti e per il pagamento spontaneo delle somme ancora dovute e degli interessi maturati, è prevista una riduzione della sanzione. Tale riduzione aumenta quanto prima si provvede alla regolarizzazione mediante ravvedimento: la normativa prevede diversi periodi temporali, ciascuno con la propria quota di riduzione della sanzione.

 

La normativa di riferimento
La disciplina del ravvedimento operoso è prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997.

Le riduzioni previste per le varie ipotesi di ravvedimento vengono applicate sulla sanzione ordinaria. La sanzione ordinaria varia in base alle norme che disciplinano le singole violazioni fiscali (previste nel D.Lgs. 471/1997).

 

Tipologie di ravvedimento
In base al periodo in cui si regolarizza la violazione, si applicano diverse tipologie di ravvedimento, cui corrispondono diverse riduzioni della sanzione (prima si regolarizza meno si paga):
  • ravvedimento sprint: nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito entro 15 giorni dalla data in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato, la sanzione è ridotta ad 1/15 del minimo per ciascun giorno di ritardo; poiché in tal caso il ravvedimento rientra comunque nel primo scaglione del ravvedimento c.d. “breve” (vedi punto successivo), la sanzione già così abbattuta è poi ulteriormente ridotta ad 1/10 ( 13, comma 1, terzo periodo, D.Lgs. 471/1997, in combinato disposto con art. 13, lett. a), D.Lgs. 472/1997);
  • ravvedimento breve: ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; la sanzione è ridotta ad 1/10 del minimo (art. 13, lett. a), D.Lgs. 472/1997);
  • ravvedimento intermedio o trimestrale: ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell’omissione o dell’errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l’omissione o l’errore e’ stato commesso; la sanzione del 30% è ridotta ad 1/9 del minimo (art. 13, lett. a-bis), D.Lgs. 472/1997);
  • ravvedimento lungo o annuale: ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale e’ stata commessa la violazione ovvero, quando non e’ prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore; la sanzione del 30% è ridotta ad 1/8 del minimo (art. 13, lett. b), D.Lgs. 472/1997);
  • ravvedimento lunghissimo o biennale: ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale e’ stata commessa la violazione ovvero, quando non e’ prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore; la sanzione del 30% è ridotta ad 1/7 del minimo (art. 13, lett. b-bis), D.Lgs. 472/1997);
  • ravvedimento ultra-biennale: ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale e’ stata commessa la violazione ovvero, quando non e’ prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore; la sanzione del 30% è ridotta ad 1/6 del minimo (art. 13, lett. b-ter), D.Lgs. 472/1997);
  • ravvedimento a seguito di omessa dichiarazione: ad un decimo del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.; la sanzione è ridotta ad 1/10 del minimo (art. 13, lett. c), D.Lgs. 472/1997).

-> Tabella Tipologie di Ravvedimento Tributi Comunali (SCARICA IN PDF)

LINK CALCOLO RAVVEDIMENTO
Il ravvedimento IMU/TASI può essere calcolato accedendo al seguente link:

https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=e283

Il ravvedimento per la TARI, o altri tributi comunali, può essere calcolato accedendo al seguente link:

https://www.amministrazionicomunali.it/ravvedimento/calcolo_ravvedimento.php

 

LINK CONSULTAZIONE NORME RAVVEDIMENTO
Le norme per il ravvedimento possono essere consultate accedendo al seguente link:

Documentazione Economica e Finanziaria a cura del CeRDEF
 


L’ufficio Tributi del Comune di Ilbono resta a disposizione per ogni informazione in merito:

Tel 078233016 – Tel 078233526 e-mail: info@comune.ilbono.og.it

(Verrà data la priorità alle richieste effettuate via email)
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